1. L'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, di seguito denominata «legge n. 194 del 1978», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Lo Stato garantisce altresì la salute della donna e la sua libertà di pianificare le proprie gravidanze nel numero, nei modi e nei tempi più opportuni da lei desiderati.
2. Nessuna donna può essere obbligata a portare avanti una gravidanza e ad affrontare i rischi fisici e psichici, o quelli economici e sociali connessi e conseguenti alla gravidanza stessa, per lei o per la sua famiglia. L'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla presente legge non rientra tra i mezzi per il controllo delle nascite. Compito dello Stato, delle regioni e degli enti locali è contribuire a rimuovere le cause che possono indurre all'interruzione della gravidanza nel rispetto della libera valutazione della donna. A tale fine quindi, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari e garantiscono la possibilità di accesso ai mezzi per il controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi ordinari ed a quelli di emergenza in condizioni di efficacia».